Il Tar del Lazio, sezione IV bis, ha riconosciuti i titoli di abilitazione al sostegno conseguiti in Romania, in armonia con quanto già previsto dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato, che lo scorso 5 novembre si era espressa in questa direzione.
La decisione dei giudici del Tribunale Amministrativo del Lazio è giunta il 15 gennaio e tranquillizza migliaia di docenti italiani che hanno seguito il percorso di specializzazione in questo Paese.
La sentenza positiva è stata ottenuta dallo studio legale Bongarzone Zinzi, in rappresentanza di alcuni docenti che originariamente si erano visti rigettare il titolo conseguito in Romania. L’elemento centrale che ha raccolto il consenso dei giudici, è consistito nella capacita dello studio legale di dimostrare la congruità del titolo conseguito presso gli Atenei romeni, con i programmi riconosciuti dagli organi ministeriali di riferimento italiani.
Secondo quanto affermato dal Tar, la competenza a decidere sui titoli di sostegno spetta al Ministero dell’Istruzione che è obbligato a riconoscere i titoli europei. Pertanto è stato ordinato al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento ed il riesame delle pratiche che erano state rigettate, con compensazione delle spese legali sostenute dai ricorrenti.
Si tratta di una sentenza significativa per due ragioni. In primo luogo perché, per la prima volta, il riconoscimento del titolo conseguito in Romania avviene al primo grado di giudizio (in precedenza si era dovuto attendere il giudizio del Consiglio di Stato). In secondo luogo, perché tale decisione si appresta ad essere di riferimento per le prossime pronunce nel merito del riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero, aprendo di fatto aperto le porte al riconoscimento del TFA rumeno “parificato” con quello italiano.
Si tratta dunque di un asse giurisprudenziale ormai consolidato, che allinea l’Italia con quanto previsto e richiesto a livello comunitario, nonostante le “resistenze sovraniste” talvolta opposte a livello ministeriale.
Il punto di riferimento è infatti costituito dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in Stati membri dell’Unione europea, cui è seguito, in Italia, il D.lgs 11/2007 n. 206, che recepiva tale direttiva.
Su queste basi normative, si è sviluppata una giurisprudenza che ha primo visto il Tar del Lazio emanare alcune significative ordinanze, che si ricollegano alla suddetta direttiva CE. In base alle sentenze n.5316/2020 del 20/05/2020 e n. 7616/2020 del 02/07/2020, nel procedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno, conseguita in uno stato membro dell’Unione Europea, si stabiliva che non è rilevante l’analisi del livello di integrazione tra i due Paesi nell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno, mentre assume rilievo la valutazione delle competenze complessivamente conseguite nel percorso di studi sostenuto.
Ad essere oggetto di valutazione, sotto il profilo della possibilità di ottenere il riconoscimento del titolo, non è dunque il Paese dove è stato ottenuto (qualora Paese membro dell’UE), bensì la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione impartita.
Poi, nel novembre del 2021, era seguita la già citata sentenza del Consiglio di Stato, in base alla quale “il titolo sul sostegno conseguito in Romania è riconosciuto a tutti gli effetti anche per insegnare in Italia”. Sentenza che ha aperto le porte all’odierna decisione del Tar del Lazio e che contribuisce a fugare ormai anche gli ultimi dubbi sulla validità del percorso di specializzazione sul sostegno in Romania.
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